In caso di necessità sapreste come e quando è possibile ottenere il rimborso per la cancellazione di un volo o anche per un ritardo oltre il limite consentito? Purtroppo anche trattandosi di un diritto la normativa non è particolarmente semplice da decifrare ed in molti rinunciano a fare formale richiesta di rimborso.
Chi viaggia di frequente conosce bene il problema: spesso le compagnie aeree ci organizzano stupende giornate “aeroportuali” sdraiati sui sedili degli aeroporti in attesa che inizi la nostra vacanza…se il volo decide di arrivare. Cancellazioni o anche forti ritardi sono praticamente all’ordine del giorno e bisogna sapere come comportarsi per ottenere il rimborso dalla compagnia aerea.
Si può incorrere anche nel caso dell’overbooking una parola fighetta per dire che potreste trovarvi al banco del ceck-in sentendovi negare l’imbarco, e succede molto spesso in periodi di alta stagione. L’overbooking è infatti una prassi che viene utilizzata spesso dalle compagnie aeree per essere sicure di riempire i voli per intero. La compagnia vende più biglietti dei posti a disposizione, in questo modo è sicura di essersi garantita il pieno… alla faccia dei diritti di chi paga i biglietti stessi.
Come ottenere il rimborso per ritardo, cancellazione o overbooking? *
Prima di tutto sappiate che avete i vostri diritti e una normativa precisa li tutela al massimo. Il Regolmento n. 261/2004 del Parlamento Europeo istituisce infatti una normativa comune per la gestione dei disservizi e l’assistenza ai passeggeri a cui viene negato l’imbarco, oppure cancellato un volo o anche che affrontano un ritardo “prolungato”.
Si tratta di una normativa basata sul fatto che “Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri” e si applica “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato“.
1- Si può ottenere il rimborso in caso di negato imbarco per overbooking?

In caso di negato imbarco si avrà una prima azione della compagnia: “il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo“.
In questo caso, i volontari beneficeranno dell’assistenza garantita dall’articolo 8 della stessa norma:
“al passeggero è offerta la scelta tra: a) ” il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è¨ divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso: ” un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile; b) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o c) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.
Se i volontari non sono sufficienti la compagnia negherà l’imbarco anche ad un numero sufficiente di passeggeri non consezienti. In questo caso gli articoli a tutela dei soggetti saranno il 7, l’8 e il 9.
Infatti, oltre ottenere un rimborso totale del biglietto, o eventuale riprotezione su altro volo, si ha diritto anche ad una compensazione pecuniaria (articolo 7) che pochi conoscono.
La sanzione pecuniaria ammonta a
“a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo”
Se si rimane bloccati in aeroporto per molte ore, inoltre, si viene tutelati dall’articolo 9 secondo il quale “il passeggero ha diritto a titolo gratuito: a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa; b) alla sistemazione in albergo: ” qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o ” qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero“.
2- Si può ottenere il rimborso in caso di cancellazione del volo?
Valgono gli stessi articoli visti per il caso di Overbooking e quindi di mancato imbarco: viene offerta l’assistenza del vettore prevista dall’articolo 8 in materia di riprotezione o rimborso, l’assistenza dell’articolo 9 per quanto riguarda l’assistenza in aeroporto.
La compensazione pecuniaria dell’articolo 7 può essere richiesta a meno che i passeggeri:
“- siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
– oppure siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
– oppure siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.”
3- Si può ottenere il rimborso in caso di ritardo del volo?
L’assistenza ed i rimborsi dipendono dalla lunghezza del volo e dal ritardo previsto:
“Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; o c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
i) l’assistenza prevista nell’articolo 9/1-a, quindi fornisce pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, e 9/ 2 secondo il quale e, il passeggero ha diritto ad effettuare a gratuitamente due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
ii) quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza precedentemente previsto, l’assistenza di cui all’articolo 9/ 1- b) e c) quindi è prevista sistemazione in albergo con conseguente trasporto tra aeroporto e albergo;
iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l’assistenza prevista nell’articolo 8/1-a: rimborso totale del biglietto entro 7 giorni.”
4- Casi eccezionali
Persone con mobilità ridotta o bambini senza accompagnatore hanno logicamente precedenza assoluta nell’assistenza del vettore.
Questo genere di assistenza privilegiata viene riconosciuto dalla compagnia aerea in caso di ritardi di:
“- due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
– di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
– di quattro o più ore per le tratte più lunghe di 3.500 km al di fuori dell’Unione Europea”.
5- A chi inviare il reclamo
Il reclamo per il disservizio, sia esso ritardo, mancato imbarco o cancellazione, deve essere fatto alla compagnia che ha causato il disagio.
Se la compagnia non risponde al reclamo entro 6 settimane o non lo fa in modo convincente ed esaustivo ci si può rivolgere alla sede Enac dell’aeroporto in cui si è verificato il disservizio.
6- Fuori dall’Unione Europea
In caso i problemi con i vettori aerei si presentino al di fuori della Comunità Europea, ma la compagnia con la quale si dovrebbe volare è europea, bisogna rivolgersi all’organismo nazionale competente: la lista degli organismi nazionali responsabile dell’applicazione della normativa ai quali rivolgersi è scaricabile nel pdf di seguito inserito.

7- Fonti legislative
Tutte le informazioni che vi ho dato e che potete approfondire provengono da:
- Â Carta dei diritti dei passeggeri che potete scaricare integralmente qui di seguito:

- Regolamento (CE) N. 261/2004Â del Parlamento Europeo scaricabile nel seguente link:
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